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D.Lgs. 81/2008: Calendario 2012
REGISTRAZIONE ON LINE AL
CORSO:
Corso Primo Soccorso (Pronto Soccorso) per Aziende
Gruppo B e C
e Corso di Aggiornamento per il Primo Soccorso Aziende Gruppo B e C
Scheda breve corso Primo Soccorso
"Corso per addetti al
pronto soccorso aziendale"
Durata:
12 Ore
Prezzo: €
190,00 + Iva (€ 100,00 + iva per aggiornamento)
Prerequisiti: Nessuno
Num. iscritti max:
30
Rilascio attestato
del medico e azienda erogatore.
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Informazioni sul corso
di primo soccorso
Il corso ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al pronto
soccorso aziendale, in maniera efficace ed
esauriente, trasferendo ai partecipanti le opportune
conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie
abilità di natura pratica. Il corso si avvarrà di un
approccio pratico, che enfatizza le procedure
organizzative per fornire un adeguato primo soccorso
ai lavoratori feriti o colti da malessere, così come
prescritto dalla normativa vigente in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Verranno,
inoltre, descritte le più semplici manovre che il
primo soccorritore, in attesa del personale
sanitario, dovrà compiere nelle situazioni di
emergenza ed urgenza. Il corso viene organizzato in collaborazione con uno studio di
Medicina del Lavoro. Il corso sarà tenuto da un
Medico.
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Prossimi Corsi 2012
27 Gennaio 2012- Dalle 8:00 alle 20:00
27 Febbraio 2012- Dalle 8:00 alle 20:00
Luogo di erogazione corsi
Presso
gli uffici di Via Carlo Arturo
Jemolo, 303
- 00156
Roma.
(Zona
Torraccia Uscita 12 del GRA)
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» Contenuti e scheda del corso clicca qui sotto
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Il decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo Unico sulla Salute e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" obbliga il datore di lavoro e/o i
dirigenti deleganti a designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
e misure di gestione dell'emergenza.
Ogni datore di lavoro è obbligato dalla legge ad assicurare a tutti i
propri lavoratori, dipendenti oppure "atipici", il mantenimento della
loro salute e della loro integrità psico-fisica all'interno dei luoghi
di lavoro.
Per sottolineare la centralità dei lavoratori, il
nuovo Testo Unico ha ribadito la fondamentale
importanza della informazione e della formazione dei lavoratori, cioè
l'aggiornamento, la preparazione e l'addestramento specifico dei
lavoratori sulle norme di sicurezza.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di
addetto al primo soccorso aziendale (pronto
soccorso) purché
abbia frequentato una specifico corso di formazione.
L'obbligo della formazione dei
lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
si applica a tutte le aziende che abbiano anche un solo lavoratore
dipendente o assimilabile, quindi anche ai soci prestatori di lavoro in
società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con
contratto di formazione e lavoro, agli studenti che frequentano
laboratori, a chi effettua stage presso un'Azienda, etc.
L'obbligo del datore di lavoro non si limita alla consegna di un
opuscolo illustrativo: il lavoratore deve essere messo in condizioni di
capire l'importanza del modo di lavorare in sicurezza per la tutela
della propria integrità fisica e di quella dei colleghi.
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Classificazione
delle aziende
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate tenuto
conto della tipologia di attività svolta, del numero dei
lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi per
i quali si organizzano corsi di primo soccorso.
Gruppo A
- Aziende o unità produttive con attività
industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica, di cui all'articolo 2, del
decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e
laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende
estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi,
polveri e munizioni;
- Aziende o unità produttive con oltre
cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi
tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità
permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle
statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente
ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul
collegamento per consultare la tabella). Le predette
statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale;
- Aziende o unità produttive con oltre
cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto
dell'agricoltura.
Gruppo B
- aziende o unità produttive con tre o più
lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C
- aziende o unità produttive con meno di
tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
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Ultima revisione pagina in data
12/01/12
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