Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Decreto 17 dicembre 2009
(Supplemento ordinario n. 10 alla G.U. 13
gennaio 2010 n. 9)
Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del
decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la parte
quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 189, comma 3-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo
all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti;
Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante:
"Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini" e, in
particolare, l'articolo 14-bis;
Considerata la necessità di definire, anche
in modo differenziato in relazione alle caratteristiche
dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, le modalità
di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le
informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di
aggiornamento dei dati, nonché le modalità di elaborazione dei
dati stessi;
Considerata la necessità di definire le
modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti dovranno essere
detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo;
Considerata la necessita di definire le
misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la
partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al
medesimo monitoraggio;
Considerata la necessità di definire le
modalità di interconnessione ed interoperabilità con gli altri
sistemi informativi;
Adotta il seguente decreto:
Articolo
1
Entrata in funzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti — Sistri
1. Il
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel
seguito detto anche Sistri, gestito dal Comando carabinieri per
la Tutela dell'Ambiente, è operativo:
a) dal centottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali
di rifiuti pericolosi — ivi compresi quelli di cui all'articolo
212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 —
con più di cinquanta dipendenti, per le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006 con più di cinquanta
dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i
consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di
tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di
cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152
del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le
imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e
smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5,
comma 10, del presente decreto;
b) dal duecento decimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti pericolosi — ivi compresi quelli
di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 — che hanno fino a cinquanta dipendenti e
per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo
decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e
gli undici dipendenti.
2. I
soggetti di cui al comma 1 comunicano le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro
attività attraverso il Sistri.
3. Le
informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti
obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati
all'articolo 3.
4. Le
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno più di
dieci dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che
producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da
attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 possono aderire su base volontaria al sistema Sistri a
partire dalla data di cui al comma 1, lettera b).
5. Gli
impianti di discarica sono dotati di apparecchiature idonee a
monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti
impianti. L'installazione, la manutenzione e l'accesso a tali
apparecchiature sono riservati al personale del Sistri. I
relativi oneri sono a carico del Sistri.
Articolo
2
Rifiuti urbani della Regione Campania
1. Al fine
di attuare quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, nella Regione Campania a decorrere dal
centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 1, sono
sottoposti agli obblighi di cui al presente decreto i comuni e
gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel
territorio della predetta Regione.
2. Il
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) è
interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di
cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210 (Sitra) ed ai relativi oneri si provvede
ai sensi del predetto articolo.
Articolo
3
Modalità di iscrizione al Sistri
1. I
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e
all'articolo 2, aderiscono al Sistri iscrivendosi allo stesso
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), aderiscono al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti iscrivendosi allo stesso dal
trentesimo al settantacinquesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Decorsi
i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma
di nuova costituzione si iscrivono al Sistri prima di dare avvio
alle rispettive attività.
3. Le
modalità di iscrizione al Sistri sono descritte nell'allegato
IA.
4. Le
Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura, previa
stipula di un Accordo di
Programma tra il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere,
provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 del presente
articolo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento
dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre
1993, n. 580. Per le attività di cui al presente comma le Camere
di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita
convenzione, delle Associazioni imprenditoriali interessate
rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni
territoriali, o delle società di servizi di diretta emanazione
delle medesime organizzazioni.
5. In
deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le
Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti di cui al comma
6 per le imprese iscritte al predetto Albo. Alla copertura dei
costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente
comma si provvede ai sensi del comma 16 del sopra citato
articolo 212.
6. Una
volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti di
cui agli articoli 1 e 2 vengono consegnati:
a) un dispositivo elettronico per l'accesso
in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico,
d'ora in avanti definito dispositivo Usb, idoneo a consentire la
trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le
informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. È
necessario dotarsi di un dispositivo Usb per ciascuna unità
locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei
rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità
locali nelle quali sono presenti unità operative da cui
originano in maniera autonoma rifiuti è facoltà richiedere un
dispositivo Usb per ciascuna unità operativa. Per le attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario dotarsi di un
dispositivo Usb relativo alla sede legale dell'impresa, e di un
dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Ciascun dispositivo Usb può contenere fino ad
un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone
fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come
delegati per le procedure di cui al presente decreto dai
soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali certificati consentono
l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la
generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo
21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) per ciascun dispositivo Usb,
l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al
sistema, la password di sblocco del dispositivo (Pin) e il
codice di sblocco personale (Puk);
c) un dispositivo elettronico da installarsi
su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di
monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black
box. È necessario dotarsi di una black box per ciascun veicolo
in dotazione all'impresa. La consegna e l'installazione della
black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco
è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo Usb e
disponibile sul portale del sistema Sistri. I costi di
installazione e per l'acquisto della necessaria carta Sim sono a
carico dei soggetti obbligati. Le modalità di individuazione
delle officine autorizzate e le modalità di ritiro ed
installazione delle black box sono indicate nell'allegato IB.
7. In
tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o
cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio
l'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 6, ovvero di
estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono
stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia
imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione,
ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, i soggetti di cui
agli articoli 1 e 2 devono comunicare via telefax al sistema
Sistri il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le
72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese
dell'evento, e provvedere, nei successivi 10 giorni lavorativi,
alla restituzione del dispositivo Usb ai medesimi uffici presso
i quali è stato effettuato il ritiro e alla restituzione del
dispositivo black box ad una delle officine autorizzate
all'installazione.
8. La
procedura di cui al comma 7 si applica anche nel caso di
cessione dell'azienda o del ramo d'azienda avente ad oggetto
l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei
dispositivi di cui al comma 6. In tale ipotesi il soggetto
acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda dovrà iscriversi al
sistema Sistri entro 10 giorni dalla comunicazione al Registro
delle imprese dell'atto di cessione dell'azienda e provvedere al
ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli
allegati IA e IB.
9. In caso
di variazione dei dati identificativi dell'impresa comunicati in
sede di iscrizione, i soggetti
delegati all'utilizzo del dispositivo Usb
provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione
presso il Registro delle imprese, ad effettuare le necessarie
variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita area
del portale del sistema Sistri.
10.
Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali
delegati per le procedure di cui al presente decreto devono
essere comunicate dall'impresa al Sistri, che emette un nuovo
certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo
certificato elettronico è ritirato secondo la procedura indicata
nell'allegato IA.
11. I
dispositivi di cui al comma 6 restano di proprietà del Sistri e
vengono affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 in
comodato d'uso.
Articolo
4
Contributo di iscrizione al Sistri
1. La
copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti, a carico dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2 è
assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il
contributo è versato da ciascun soggetto di cui agli articoli 1
e 2 per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta
all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali per le
quali è stato richiesto un dispositivo Usb per ciascuna unità
operativa ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), il
contributo è versato per ciascun dispositivo Usb richiesto. Le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il
contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito
al trasporto di rifiuti. Le imprese che raccolgono e trasportano
i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versano il contributo
relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il
contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di
rifiuti.
3. Il
contributo si riferisce all'anno solare di competenza,
indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del
servizio e va versato, in sede di prima applicazione, entro la
scadenza dei termini per l'iscrizione di cui all'articolo 3,
comma 1. Negli anni successivi il contributo va versato entro il
31 gennaio dell'anno al quale i contributi si riferiscono.
L'importo e le modalità di versamento dei contributi sono
indicati nell'allegato II. I contributi possono essere
rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
4. Ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Articolo
5
Informazioni da fornire al Sistri
1. La
tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui agli
articoli 1 e 2 deve fornire al Sistri è riportata nelle schede
di cui all'allegato III. Le istruzioni dettagliate per la
compilazione delle schede sono disponibili nel portale del
sistema Sistri (www.sistri.it).
2. La
persona fisica cui è associato il certificato elettronico
contenuto nel dispositivo Usb è il titolare della firma
elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti
mediante l'utilizzo del dispositivo Usb nelle schede Sistri
sottoscritte con firma elettronica.
3. I
produttori di rifiuti inseriscono nell'Area Registro Cronologico
della Scheda Sistri Produttori le informazioni relative ai
rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione
dei rifiuti stessi.
4. Le
imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e
smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni
relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
5. I
commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), inseriscono nell'Area Registro
Cronologico della Scheda Sistri Intermediari le informazioni
relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni
lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.
6. I
soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione di un
rifiuto devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda
Sistri — Area movimentazione. Tali soggetti sono obbligati a
comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 8 ore prima che
si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati
motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni
dell'Area Registro Cronologico.
7. Il
trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri dati
relativi al trasporto almeno 4 ore prima dell'operazione di
movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da
indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.
8. Durante
il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea
della Scheda Sistri — Area movimentazione relativa ai rifiuti
movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento
della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente
dell'impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal
produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286 e al Dm 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base
della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia
del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche,
che il produttore dei rifiuti allega in formato "pdf " (portable
document format) alla Scheda Sistri — Area movimentazione.
9. Nel
caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore
inserisce nel sistema in formato "pdf" il documento di movimento
di cui al regolamento Ce n° 1013/2006 relativo alla spedizione
dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione.
10. Nel
caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad aderire
al sistema Sistri anche i seguenti soggetti:
a) in caso di trasporto marittimo, il
terminalista concessionario dell'area portuale di cui
all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa
portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del
1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o
allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
b) in caso di trasporto ferroviario, i
responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli
impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono
affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi
da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il
successivo trasporto.
11. Nel
caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il
noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli
adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario
marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale
ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la
copia della scheda Sistri— Area movimentazione, debitamente
compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla
consegna della copia della scheda al raccomandatario
rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di
destinazione.
12. Nel
caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico
e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno
dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti
di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel
più breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro
giorni.
13. Nel
caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente
dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei
rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia
cartacea della Scheda Sistri –Area movimentazione relativa ai
rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal
gestore dello stesso impianto di destinazione.
14. La
responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto
recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito
dell'invio da parte del Sistri, alla casella di posta
elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della
comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte
dell'impianto di recupero o smaltimento.
Articolo
6
Particolari tipologie
1. I
produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti
non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d)
e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non
hanno più di dieci dipendenti e non aderiscono su base
volontaria al sistema Sistri comunicano i propri dati, necessari
per la compilazione della Scheda Sistri — Area movimentazione,
al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la
sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal
produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal
produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di
trasporto. Una copia della scheda Sistri rimane presso il
produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il
gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in
tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore
iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri
completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua
responsabilità. In conformità al disposto di cui all'articolo
11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di
rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione
di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del
registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in
ordine cronologico, delle copie della Scheda Sistri — Area
movimentazione, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di
rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti
all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
2. Gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile
che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da
attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 comunicano i propri dati, necessari per la compilazione
della Scheda Sistri – Area Movimentazione, al delegato
dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del
produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore
stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene
consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore
dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale
ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale
dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri completa, al
fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.
3. Le
imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non aderiscono su base
volontaria al sistema Sistri accompagnano il trasporto con il
formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del
medesimo decreto legislativo e, qualora producano rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e
g), tengono il registro di carico e scarico di cui all'articolo
190 dello stesso decreto legislativo.
4. Nel
caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione della
Scheda Sistri si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi
informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o
danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema,
la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale
soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia
stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione
della parte precedente o successiva della scheda medesima. Nel
caso di temporanea interruzione del sistema Sistri, i soggetti
tenuti alla compilazione delle schede sono tenuti ad annotare le
movimentazioni dei rifiuti su un'apposita scheda Sistri in
bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sistema, e ad
inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti
effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del
funzionamento del sistema.
5. I
produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento
in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 99, stampano la Scheda Sistri — Area movimentazione
contenente l'indicazione del soggetto destinatario e la
consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario
è tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei
rifiuti la scheda, al fine di attestare l'assolvimento della
responsabilità del produttore per il corretto recupero dei
fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema
Sistri e chiude la relativa scheda confermando l'arrivo a
destinazione del rifiuto.
6. Nel
caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia
superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate
per l'accesso al sistema Sistri, il registro cronologico e la
Scheda Sistri — Area movimentazione sono compilati dal delegato
della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale
ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie
della scheda Sistri e le consegna al conducente, che deve
indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie
sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia
rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al
conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di
trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto entro 2 giorni
lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla
data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.
7. Nel
caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra
attività svolta fuori dilla sede dell'unità locale, il registro
cronologico è compilato dal delegato della sede legale
dell'impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce
l'attività manutentiva.
8. Fermo
restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti d'opera
per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della
riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino
rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di
effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale
dell'impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una
copia della scheda Sistri-Area movimentazione, da scaricarsi dal
sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che
ha effettuato la manutenzione.
Articolo
7
Modalità operative semplificate
1. Le
imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi
di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari
annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti
pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le
dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate
di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente
decreto tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative
sul piano nazionale interessate e loro articolazioni
territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle
medesime organizzazioni. A tal fine i predetti soggetti, dopo
l'iscrizione al Sistri ai sensi dell'articolo 3, provvedono a
delegare le organizzazioni, o loro società di servizi,
prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il
modello disponibile sul sito del portale Sistri, è firmata dal
rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve
essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.
Nelle ipotesi di cui al presente comma le
associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, sono
tenute a iscriversi al sistema Sistri per la specifica
categoria. Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro
società di servizi, provvedono alla compilazione del registro
cronologico e delle singole schede Sistri.
La responsabilità delle informazioni inserite
nel sistema Sistri rimane a carico del soggetto delegante.
2. Nelle
ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si configurano
come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per
l'accesso al sistema Sistri, la movimentazione dei rifiuti
prodotti è effettuata con la seguente procedura: il delegato
dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda Sistri e
le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della
presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal
produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore e l'altra
al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di
trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al
sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della
presa in carico dei rifiuti.
3. I
produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa
convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito
organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui
al presente decreto tramite il gestore del servizio di raccolta
o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore
del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di
conferimento sono tenuti a iscriversi al sistema Sistri per la
specifica categoria. I produttori rimangono tenuti
all'iscrizione al Sistri ai sensi dell'articolo 3, ad eccezione
degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i
propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi
che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui
dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di
raccolta o della piattaforma di conferimento. Qualora il
trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di
raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai
soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori comunicano i
propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri —
Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che
compila anche la sezione del produttore, inserendo le
informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della
scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente
del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla
al gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.
Nelle ipotesi di cui al presente comma, le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo
di produzione al centro di raccolta o piattaforma di
conferimento richiedono preventivamente al delegato del centro o
piattaforma il rilascio di un determinato numero di schede
Sistri-Area movimentazione, da scaricarsi dal sistema. Il
delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento
consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate
con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario
dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali
schede, compilate e sottoscritte dal produttore, che sono
consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di
conferimento; il delegato accede al sistema ed inserisce i dati
delle singole schede.
Nei casi di cui al presente comma, la
responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti è assolta al
momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di
raccolta o piattaforma di conferimento.
Articolo
8
Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti
e all'Albo nazionale gestori ambientali
1. Il
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è
interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui
all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi
informativi, così come definiti dal centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa).
2. La
tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione
degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita
l'Ispra.
3. L'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, comunica al sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti i dati relativi alle
iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal sistema
stesso, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti,
attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4. La
tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per
la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo.
Articolo
9
Disponibilità dei dati da parte delle
autorità di controllo
1. Le
informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli
organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli
illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti
nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli
smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma
5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo
modalità da definirsi con successivo decreto.
2. Il
Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo
svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), che sono
tenute a rendere disponibili tali dati alle Province.
Articolo
10
Catasto dei rifiuti
1.
L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra)
organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma
1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via
informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto
Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle
seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una banca
dati contente le informazioni sulla produzione e gestione dei
rifiuti trasmesse dal sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti attraverso l'interconnessione diretta secondo le
modalità previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente
decreto;
b) una banca dati contenente le informazioni
relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli
articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tal fine le amministrazioni
autorizzanti comunicano all'Ispra, subito dopo il rilascio
dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale
dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene
rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di
gestione, le quantità autorizzate, la scadenza
dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione
delle predette informazioni che intervenga nel corso della
validità dell'autorizzazione stessa;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni
all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, aggiornati
attraverso interconnessione diretta;
d) una banca dati contenente le informazioni
afferenti alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania
di cui all'articolo 2, integrata dalle previsioni contenute
negli atti ordinativi adottati nel corso della fase
emergenziale.
2. L'Ispra
elabora i dati forniti dal sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti ai fini della predisposizione di un
Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati
necessari per le Comunicazioni alla Commissione Europea previste
dai Regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di
rifiuti.
Articolo
11
Comitato di vigilanza e controllo
1. Al fine
di garantire il monitoraggio del sistema e la partecipazione dei
rappresentanti delle categorie interessate al medesimo
monitoraggio, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il
bilancio dello Stato, un Comitato di vigilanza e controllo,
composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente;
b) uno da Ispra;
c) uno da Unioncamere;
d) dieci dalle associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori,
recuperatori e smaltitori di rifiuti.
Articolo
12
Disposizioni transitorie
1. Entro
il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le
imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del
modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l'apposita
scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell'anno
2010 precedente all'operatività del sistema Sistri, sulla base
dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati
in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
b) per ciascun codice Cer, il quantitativo
totale annotato in scarico sul registro, con le relative
destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le
operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice Cer, il quantitativo
totale che risulta in giacenza.
2. Al fine
di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica
della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese
successivo all'operatività del Sistri come individuata agli
articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono
comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il
presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
4. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
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