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D.Lgs. 81/2008: Calendario 2012

 

REGISTRAZIONE ON LINE AL CORSO:

Corso per RSPP Datori di Lavoro accreditato da Ente Paritetico 

Scheda breve corso RSPP Datori Lavoro

 

Durata: 16 Ore

Prezzo: € 350,00 + Iva

Prerequisiti: Nessuno

Num. iscritti max: 15

Rilascio attestato di partecipazione e profitto da parte di Ente Paritetico.

Informazioni sul corso RSPP per Datori di Lavoro

Il Corso fornisce ai partecipanti tutti gli elementi conoscitivi e formativi necessari ai Datori di Lavoro che, ai sensi del com. 2, art 34 del D.Lgs. n. 81/2008,  intendono assumere personalmente in azienda la funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Il corso rispetta i requisiti interconfederali nonché l'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.

Prossimi Corsi 2012

23-24 Gennaio 2012 - Orario 9.00 - 18.00

21-22 Febbraio 2012 - Orario 9.00 - 18.00

 

Luogo di erogazione corsi

Presso gli uffici di Via Carlo Arturo Jemolo, 303  - 00156 Roma.

(Zona Torraccia Uscita 12 del GRA) 

» Contenuti e scheda del corso clicca qui sotto

 

Scheda corso

 

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Casi in cui il datore di lavoro può svolgere le funzioni di RSPP

Il datore di lavoro potrà assumere in proprio le funzioni di RSPP nei seguenti casi:

  • Aziende artigiane e industriali : fino a 30 addetti

  • Aziende agricole e zootecniche : fino a10 addetti

  • Aziende della pesca : fino a 20 addetti

  • Altre aziende : fino a 200 addetti

 

Nel caso in cui non sia possibile per il datore di lavoro l'assunzione dell'incarico di RSPP, si dovrà provvedere ad incaricare un impiegato interno o rivolgersi ad un RSPP esterno.

 

La funzione di RSPP interno o esterno all'azienda prevede la qualificazione delle figure preposte attraverso la frequentazione di specifici corsi di formazione in dipendenza del settore ATECO dell'impresa.

 

L'elenco ed i costi di questi corsi è disponibile al seguente link:

 http://www.systemaconsulting.it/eventi/corsorsppacc.htm

La sede di erogazione dei corsi è Roma.

Qualora non venga raggiunto il minimo di  partecipanti il corso verrà rimandato. Questo ci consente di contenere i costi del corso.

I corsi sono tenuti da docenti e professionisti esperti del settore che svolgono anche attività di consulenza in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

 

Essendo i posti limitati vi preghiamo di prenotare con anticipo e  confermare la prenotazione almeno 10 giorni prima della data di inizio del corso.

 

 

 

 

MODULO DA COMPILARE PER L'ISCRIZIONE ON-LINE

Prezzo del corso € 350,00 + Iva a partecipante

 

 

Per il rilascio dell'attestato da parte dell'Ente Paritetico e la commissione d'esame sono da aggiungere € 25,00 per ogni persona.

 

Oggetto  
Data di partecipazione

 23-24 Gennaio 2012    21-22 Febbraio 2012

Ragione Sociale  
Indirizzo e num. civico  
Cap - Città - Provincia    Pr.
Partita Iva e C.F.     C.F.
Recapiti Telefono/Fax          Fax
Indirizzo E-Mail  
Dati del Partecipante





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Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (RSPP)

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

 3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2.

 4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.

 7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

 8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

 10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

 

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione (SPP)

 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

 a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

 1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

 1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;

 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.

 2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

  

Ultima revisione pagina in data 22/12/11

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