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D.Lgs. 81/2008: Calendario 2012
REGISTRAZIONE ON LINE AL
CORSO:
Corso per RSPP Datori di Lavoro accreditato da Ente
Paritetico
Scheda breve corso RSPP Datori Lavoro
Durata:
16 Ore
Prezzo: €
350,00 + Iva
Prerequisiti: Nessuno
Num. iscritti max:
15
Rilascio attestato di
partecipazione e profitto da parte di Ente Paritetico. |
Informazioni sul corso RSPP per Datori di Lavoro
Il Corso fornisce ai partecipanti tutti gli elementi conoscitivi e
formativi necessari ai Datori di Lavoro che, ai
sensi del com. 2, art 34 del D.Lgs. n. 81/2008,
intendono assumere personalmente in azienda
la funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione (RSPP). Il corso rispetta i requisiti
interconfederali nonché l'art. 3 del D.M. 16 gennaio
1997.
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Prossimi
Corsi 2012
23-24 Gennaio 2012 - Orario 9.00 -
18.00
21-22 Febbraio 2012 - Orario 9.00 -
18.00
Luogo di erogazione corsi
Presso
gli uffici di Via Carlo Arturo
Jemolo, 303
- 00156
Roma.
(Zona
Torraccia Uscita 12 del GRA)
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» Contenuti e scheda del corso clicca qui sotto
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Casi in cui il datore di lavoro può
svolgere le funzioni di RSPP
Il datore di lavoro potrà assumere in proprio
le funzioni di RSPP nei seguenti casi:
-
Aziende artigiane e industriali : fino a
30 addetti
-
Aziende agricole e zootecniche : fino a10
addetti
-
Aziende della pesca : fino a 20 addetti
-
Altre aziende : fino a 200 addetti
Nel caso in cui non sia possibile per il datore di lavoro
l'assunzione dell'incarico di RSPP, si dovrà provvedere ad
incaricare un impiegato interno o rivolgersi ad un RSPP esterno.
La funzione di RSPP interno o esterno all'azienda prevede la
qualificazione delle figure preposte attraverso la
frequentazione di specifici corsi di formazione in dipendenza
del settore ATECO dell'impresa.
L'elenco ed i costi di questi corsi è disponibile al seguente
link:
http://www.systemaconsulting.it/eventi/corsorsppacc.htm
La sede di erogazione dei corsi è Roma.
Qualora non venga raggiunto il minimo di partecipanti il corso
verrà rimandato. Questo ci consente di contenere i costi del
corso.
I corsi sono tenuti da docenti e professionisti esperti del
settore che svolgono anche attività di consulenza in materia di
sicurezza nei posti di lavoro.
Essendo i posti limitati vi preghiamo di prenotare con anticipo
e confermare la prenotazione almeno 10 giorni prima della data
di inizio del corso.
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Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali
degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni ed esterni (RSPP)
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono
essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle
funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del
servizio prevenzione e protezione (RSPP), oltre ai requisiti di cui al
precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza,
con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1,
di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di
tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi
di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto
previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3.
Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro
che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2,
dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da
sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi
secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2.
4.
I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università,
dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa
competenza,
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole
amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al
punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle
specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono
essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5.
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7,
L8, L9, L17, L23
e della laurea magistrale LM26,
di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data
16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o
nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000,
pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella
classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O.
alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001,
ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti
ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del
Consiglio universitario nazionale
ai sensi della normativa
vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al
comma 2, primo periodo.
Ulteriori titoli di studio possono
essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi
definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 34.
7.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di
formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del
servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni
se concretamente disponibile in quanto attivato nel
rispetto delle vigenti disposizioni.
8.
Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari
e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il
datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo
tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti
di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad
operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di
personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti
possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto
esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con
gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via
subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10.
Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un
esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio
deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un
adeguato numero di addetti.
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e
protezione (SPP)
1.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a)
all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b)
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di
tali misure;
c)
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d)
a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e)
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo
35;
f)
a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3.
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro.
Articolo 34 - Svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi
1.
Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro
può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi
e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’
ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui
ai commi successivi.
1-
bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o
unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può
svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione
degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento
dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a
persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni
così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui
al comma 2-bis;
2.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1,
deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e
massima di 48 ore,
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei
contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla
pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva
validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione
dell’accordo di cui al periodo precedente.
2-bis.
Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma
1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli
articoli 45 e 46.
3.
Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1
è altresì
tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto
previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al
precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i
corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e
agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Ultima revisione pagina in data
22/12/11
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