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D.Lgs. 81/2008: Nuovo Calendario 2010 per i corsi formazione e inforrmazione

 

REGISTRAZIONE ON LINE AL CORSO FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Organizzato e validato da Organismo Paritetico come previsto all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008

 

Scheda breve del corso:

 

Durata: 4 Ore o 8 Ore erogati in un gg. lavorativo

Prezzo: € 75,00 + Iva (4 ore) - 170,00 + Iva (8 Ore)

Prerequisiti: Nessuno

Rilascio attestato di Frequenza di Organismo Paritetico

COME FACCIO A SAPERE SE FREQUENTARE IL CORSO DA 4 ORE O QUELLO DA 8 ORE ?

Controlla il programma del corso al paragrafo Rischi Lavorativi:  se i rischi applicabili alla tua mansione sono in numero superiori a 6 o anche se vi sono attività con rischi specifici allora dovrai frequentare il corso da 8 ore.

Puoi comunque sempre telefonare al 06 41229361 per una conferma.

Informazioni sui corsi per i LAVORATORI

Il corso si pone come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze fondamentali su rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questi corsi oltre che in aula possono essere, a richiesta organizzati anche presso le aziende con uno specifico programma didattico. Systema Consulting si occuperà di tutto quanto necessario alla preparazione dei programmi didattici e all'approvazione da parte dell'Ente Paritetico Bilaterale del corso che l'azienda intende erogare. Il corso rispetta i requisiti previsti in merito ai contenuti didattici ed al il numero di ore per la formazione obbligatoria dei lavoratori, secondo quanto stabilito all'art. 37 comma 1 del  D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008

Il Corso è organizzato da Organismo Paritetico come previsto all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008

 

Calendario Corsi  2010

4 Febbraio 2010 - (9:00 -13:00/14.00-18.00) chiuso
28 Aprile 2010 - (9:00 -13:00/14.00-18.00)
chiuso
17 Maggio 2010- (9:00 -13:00/14.00-18.00) chiuso
22 Settembre 2010- (9:00 -13:00/14.00-18.00) chiuso


20 Ottobre 2010- (9:00 -13:00/14.00-18.00) iscrizioni aperte

Luogo di erogazione corsi

Presso gli uffici di Via Carlo Arturo Jemolo, 303  - 00156 Roma.

(Zona Torraccia Uscita 12 del GRA) 

» Contenuti e scheda del corso clicca qui sotto

Scheda corso

Il corso formativo è stato progettato allo scopo di trasferire ai lavoratori l'informazione e la formazione stabilita dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le metodologie impiegate per l'informazione e la formazione alternano momenti approfondimento tecnico con attività e confronti di carattere pratico.
Gli argomenti trattati sono:

 

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza. I rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.


Gli argomenti sono trattati in maniera chiara ed i corsi sono tenuti da professionisti esperti del settore sicurezza. Ogni corso viene preventivamente validato da un Organismo Paritetico Bilaterale di rilevanza nazionale.
Systema Consulting S.r.l. assicura ai propri clienti che l'erogazione di corsi dei formazione sono pienamente conformi alle vigenti leggi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I corsi sono organizzati da Systema Consulting S.r.l. in collaborazione con un Ente Paritetico e hanno per oggetto la formazione dei lavoratori

 

La sede di erogazione dei corsi è Roma.

 

 

 

Qualora non venga raggiunto il minimo di 8 partecipanti il corso verrà rimandato. Questo ci consente di contenere i costi del corso.

 

I corsi sono tenuti da docenti e professionisti esperti del settore che svolgono anche attività di consulenza in materia di sicurezza nei posti di lavoro. 

 

 

MODULO DA COMPILARE PER L'ISCRIZIONE ON-LINE

Prezzo del corso  € 75,00 + Iva a partecipante per il corso da 4 ore

 € 170,00 + Iva per il corso da 8 ore (incluso light lunch)

Per il rilascio dell'attestato da parte dell'Ente Paritetico e la commissione d'esame sono da aggiungere € 25,00 per ogni persona.

 

Oggetto  
Data di partecipazione

 20  Ottobre 2010       

Ragione Sociale  
Indirizzo e n. civico  
Cap - Città - Provincia    Pr.
Partita Iva e C.F.     C.F.
Recapiti Telefono/Fax          Fax
Indirizzo E-Mail  
Dati del Partecipante

In rosso i dati minimi obbligatori







Si consiglia di compilare tutti i campi ove possibile
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Nato a
Data nascita
Tel./Cell.
Settore
Mansione
Settore ATECO
Altre Informazioni che si desiderano fornire o dettagli relativi al settore

 

Informativa D.Lgs. 196/03
Consenso al trattamento

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Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) linformazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v)l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

 

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

 

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

 

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.

 

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

 

 

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

 

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

 

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.

 

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

 

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

 

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

 

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;

 

8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

 

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c)
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e)
valutazione dei rischi;
f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g)
aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

 

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

 

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

 

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

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