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D.Lgs. 81/2008: Nuovo Calendario 2010 per i corsi formazione e inforrmazione
REGISTRAZIONE ON LINE AL CORSO FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Organizzato e validato da Organismo Paritetico come previsto all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008
Articolo 15 - Misure generali di tutela1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a)
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b)
la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e
dell’organizzazione del lavoro;
c)
l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro
riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico;
d)
il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro,
nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e
nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al
fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello
ripetitivo;
e)
la riduzione dei rischi alla fonte;
f)
la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
g)
la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
h)
l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi
di lavoro;
i)
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di protezione individuale;
l)
il controllo sanitario dei lavoratori;
m)
l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
n) l’informazione
e formazione adeguate per i lavoratori;
o)
l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p)
l’informazione e
formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
q)
l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r)
la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s)
la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
t)
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso
l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u)
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato;
v)l’
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z)
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a)
sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività
della impresa in generale;
b)
sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c)
sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui
agli articoli 45 e 46;
d)
sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di
prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore
riceva una adeguata informazione:
a)
sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b)
sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa
vigente e dalle norme di buona tecnica;
c)
sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di
cui al comma 1, lettere a,)
e al comma 2, lettere
a), b) e
c), anche ai
lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile
per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative
conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel
percorso informativo. Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare
riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui
al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di
cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le
disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo
che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono
avvenire in occasione:
a)
della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b)
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di
lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o
all’insorgenza di nuovi rischi.
7.
I dirigenti e i preposti ricevono, a cura
del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di
salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al
presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche
presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole
edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di
lavoro o dei lavoratori;
8. I soggetti di cui
all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi
appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle
disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno
in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile
1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto
dei seguenti contenuti minimi:
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve
avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti
nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di
lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici
a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile
per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e
competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove
la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa
verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni se concretamente
disponibile
in quanto attivato nel rispetto delle vigenti
disposizioni.
Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro
ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al
presente decreto. |
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