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D.Lgs. 81/2008: Calendario 2012 per i
corsi di aggiornamento per RLS
REGISTRAZIONE ON LINE AL
CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS (Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori)
Organizzato e
validato
da Organismo Paritetico come previsto all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008
Scheda del corso
Aggiornamento RLS:
Durata:
4 ore (per imprese fino a 50 dipendenti)
Durata:
8 ore (per imprese oltre i 50 dipendenti)
Prezzo: €
150,00 + Iva per imprese fino a 50 impiegati (4 ore)
Prezzo: €
190,00 + Iva per imprese oltre 50 impiegati (8 ore)
Prerequisiti:
Aver frequentato un corso RLS
negli anni precedenti
Rilascio
attestato di Frequenza di Organismo Paritetico |
Informazioni sui corsi di
aggiornamento per
RLS
Per
gli RLS la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37,
comma 6 del D.Lgs. 81/2008). La formazione deve avvenire in
collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante
l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).
La
contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità
dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore
annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore
annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).
Il Corso è organizzato da Organismo Paritetico
come previsto all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008
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Prossimi Corsi
2012
23 Gennaio 2012 - Dalle 9.00 alle 18.00
21 Febbraio 2012 - Dalle 9.00 alle 18.00
Luogo di erogazione corsi
Presso
gli uffici di Via Carlo Arturo
Jemolo, 303
- 00156
Roma.
(Zona
Torraccia Uscita 12 del GRA)
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» Contenuti e scheda del corso di aggiornamento per RLS clicca qui sotto
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Il corso formativo è
stato progettato allo scopo di trasferire ai
Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS)
l'informazione e la formazione stabilita dalla normativa vigente
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le
metodologie impiegate per l'informazione e la formazione degli
RLS alternano momenti approfondimento tecnico con attività e
confronti di carattere pratico.
Gli argomenti trattati sono la
legislazione, soggetti coinvolti,
l'individuazione e la
valutazione dei rischi, le
misure di prevenzione e
protezione
e le tecniche di comunicazione.
Gli
argomenti sono trattati in maniera chiara ed i corsi sono tenuti
da professionisti esperti del settore sicurezza. Ogni corso
viene preventivamente validato da un Organismo Paritetico
Bilaterale di rilevanza nazionale.
Systema Consulting S.r.l. assicura
ai propri clienti che l'erogazione di corsi dei formazione sono
pienamente conformi alle vigenti leggi in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. |
I corsi sono organizzati da Systema Consulting S.r.l. in
collaborazione con un Ente Paritetico e hanno
per oggetto l'aggiornamento della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS).
La sede di erogazione dei corsi è Roma.
Qualora non venga raggiunto il minimo di partecipanti il corso
verrà rimandato. Questo ci consente di contenere i costi del
corso.
I corsi sono tenuti da docenti e professionisti esperti del
settore che svolgono anche attività di consulenza in materia di
sicurezza nei posti di lavoro.
Essendo i posti limitati vi preghiamo di prenotare con anticipo
e confermare la prenotazione almeno 10 giorni prima della data
di inizio del corso. |
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La figura dell'RLS nel D.Lgs
81/08
Nomina dell'RLS
L'art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che "in tutte le
aziende, o unità produttive, eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza" (RLS).
Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia
Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP,
art. 49).
A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs 81/2008
prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS.
Fino a 15 lavoratori
Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori,
secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il RLS
di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro
modo individuato per pi aziende nell'ambito territoriale o del comparto
produttivo di cui agli artt. 48 e 49 del Decreto in questione e di
seguito specificato.
Più di 15 lavoratori
Nelle Aziende o unità produttive con pi di 15 lavoratori e, secondo
quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il RLS eletto
o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali in
azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS eletto
dai lavoratori della azienda al loro interno.
L'elezione del RLS, ad ogni livello, deve avvenire in un'unica giornata
stabilita da opportuno Decreto cos come precisato dall'art. 47, comma 6
del D.Lgs. 81/2008: "l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse
determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in
corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul
lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e
sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma".
Numero di RLS
Il numero,
le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di
lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva, cos come precisato
dall'art. 47, comma 5 del D.Lgs. 81/2008.
In ogni caso, il numero minimo dei RLS (art. 47, comma 7, D.Lgs.
81/2008) :
a) 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
Aziende per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata
dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all'INAIL i nominativi
dei RLS cos come stabilito dall'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs.81/2008
o nel caso di mancata designazione o elezione indicare l'assenza del RLS
in azienda (ed in tal caso si applica l'art. 48).
Compiti dell'RLS
Per quanto riguarda le
"Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza",
l'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce quanto di seguito riportato:
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di
contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unit
produttiva;
c) consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al
servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo
soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché
quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine,
agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli
infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella
prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure
di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti, dalle quali , di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel
corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei
a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio
delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso
ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in
applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa
delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e
per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori
rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese
appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro
funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tenuto al rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel
documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai
processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle
funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al
servizio di prevenzione e protezione.
Formazione dell'RLS
Il RLS ha diritto ad una Formazione particolare in materia di salute e
sicurezza cos come precisato dall'art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37,
comma 11 D.Lgs. 81/2008). Tale formazione deve permettere al RLS di
poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali,
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti
normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della
comunicazione.
La durata minima dei corsi di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e
protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore
annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore
annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37,
comma 6 del D.Lgs. 81/2008). La formazione deve avvenire in
collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante
l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).
A fronte di tutto ci, qualora non si dovesse procedere alla elezione del
RLS, le funzioni di tale soggetto vengono esercitate dal Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48 D.Lgs. 81/2008)
e/o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo (art. 49 D.Lgs. 81/2008) salvo diverse intese tra le
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale (art. 47, comma
8, D.Lgs. 81/2008).
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